Gite in barca e zone di balneazione
Tutto quello che c’è da sapere
Aree riservate ai bagnanti
In coerenza alla disciplina amministrativa adottata dai Comuni rivieraschi, durante la stagione balneare, la zona di mare per una distanza di 500 metri dalla costa è prioritariamente destinata alla balneazione.
Nella zona di mare riservata ai bagnanti è VIETATO alle unità navali:
a. Il transito;
b. l’ormeggio e l’ancoraggio, salvo i casi autorizzati da specifiche disposizioni emanate da chi ne abbia titolo.
c. l’ormeggio alle boe/gavitelli.
Zone di mare vietate alla balneazione
La balneazione è permanentemente vietata:
- nei porti,
- nelle darsene,
- nelle foci,
- nei canali e corsi d’acqua demaniali marittimi comunicanti con il mare,
- nel raggio di metri 100 da ostruzioni e/o moli dell’imboccatura delle foci,
- all’interno dei corridoi di lancio autorizzati ed appositamente segnalati,
- all’interno dell’area di ancoraggio in località “Punta Sabbioni”.
Disciplina della navigazione delle unità navali
Come disciplinato dall’ordinanza del capo del Compartimento di Venezia, nella fascia di mare compresa tra 500 e 1000 metri dalla battigia tutte le unità devono tenere una velocità inferiore ai 10 nodi e comunque navigare in dislocamento.
Le unità a motore, a vela od a vela con motore ausiliario potranno raggiungere la riva, o riguadagnare il mare, utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio
Disciplina dei corridoi di lancio
Le unità a vela devono percorrere i corridoi di lancio con la massima prudenza. Tutte le unità navali a motore devono percorrere i corridoi con la massima prudenza e comunque a velocità non superiore a tre nodi. Le unità da diporto a motore, a vela od a vela con motore ausiliario devono sempre raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio. E’ fatto comunque divieto assoluto di ormeggiarsi alle boe od ancorarsi all’interno dei corridoi di lancio.
Cliccando su questo link sono disponibili le ultime ordinanze del Comune di Venezia.